Sez. L, Sentenza n. 2252 del 16/06/1976 (Rv. 381055 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA PREPARAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI - RELATIVA IMPRESA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - PERSONALITA GIURIDICA DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA PREPARAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI - RELATIVA IMPRESA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - PERSONALITA GIURIDICA DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
L'attivita di lavorazione, conservazione, selezione e preparazione per la vendita, nonche di vendita a terzi e distribuzione del ricavato, che una societa cooperativa svolga per conto e nell'interesse degli imprenditori agricoli in essa associati, e con esclusivo riguardo ai prodotti agricoli conferiti dai medesimi, e attivita agricola, ai sensi degli artt 2135 cod civ e 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, come tale soggetta alla disciplina ed agli oneri propri dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, non a quelli relativi al settore industriale. Invero, la predetta attivita configura il concreto completamento della funzione economica della coltivazione dei campi, contenuto nell'ambito del normale sfruttamento dell'intero ciclo agricolo, e, pertanto, presenta i requisiti necessari e sufficienti per poter essere considerata come obiettivamente connessa all'attivita agricola primaria e, quindi, come agricola essa stessa. A tale soluzione non e di ostacolo la circostanza che la cooperativa sia munita di autonoma personalita giuridica, in quanto la sua attivita, al di la dello strumento formale adottato per il perseguimento di finalita mutualistiche, rimane pur sempre sostanzialmente riferibile ai coltivatori associati; ne la circostanza che i rischi inerenti all'attivita della cooperativa siano in concreto aggravati dall'uso di mezzi meccanici, trattandosi di rischi non diversi da quelli, coperti dall'Assicurazione obbligatoria in questione, cui sarebbero esposti i singoli produttori, impiegando direttamente in proprio i predetti mezzi meccanici. (Conf 3473/75, mass n 377643; (Conf 3192/75, mass n 377306; (Conf 3242/74, mass n 371758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)