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Sez. L, Sentenza n. 1974 del 24/03/1980 (Rv. 405606 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA TERRA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA DA PARTE DI UN ORGANISMO UNITARIO SIA PURE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - IRRILEVANZA - TRASFORMAZIONE NON LIMITATA AI PRODOTTI CONFERITI DAGLI ASSOCIATI MA ESTESA AI PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO TERZI - CARATTERE AGRICOLO DELL'ATTIVITA - PERSISTENZA - LIMITI - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405606-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA TERRA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA DA PARTE DI UN ORGANISMO UNITARIO SIA PURE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - IRRILEVANZA - TRASFORMAZIONE NON LIMITATA AI PRODOTTI CONFERITI DAGLI ASSOCIATI MA ESTESA AI PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO TERZI - CARATTERE AGRICOLO DELL'ATTIVITA - PERSISTENZA - LIMITI - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Il principio che, sebbene intrinsecamente industriale, la trasformazione dei prodotti della terra costituisce attivita agricola quando l'imprenditore, pur non limitandola ai prodotti del proprio fondo, la svolga al fine di favorire la redditivita del medesimo secondo il normale Esercizio dell'agricoltura e applicabile anche nel caso in cui detta attivita sia svolta da un organismo unitario (consorzio, cooperativa, cantina sociale e simili), sia pure munito di autonoma personalita giuridica, dovendosi l'attivita di questo ritenere meramente sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e, percio, connessa, soggettivamente ed oggettivamente, con l'attivita agricola primaria degli stessi. Anche in tal caso, pertanto, il fatto che l'attivita di trasformazione non sia limitata ai prodotti conferiti dagli associati, ma riguardi anche prodotti acquistati presso terzi, e, di per se stesso, insufficiente ad escludere il carattere agricolo dell'attivita medesima, ferma, peraltro, al fine di affermare o escludere l'anzidetto carattere, la necessita di ricorrere al criterio della prevalenza, qualora l'attivita di trasformazione sia svolta anche in favore di soggetti non associati. (nella specie, in cui il carattere agricolo o meno dell'attivita svolta rilevava al fine dell'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la suprema Corte, alla stregua dei principi suesposti, ha giudicato erronea la decisione impugnata, per avere questa ritenuto decisivo, in senso negativo, il fatto che la cantina sociale vinificasse anche uve acquistate da terzi, pur se gli acquisti fossero stati fatti al solo fine di 'tagliarè il vino ricavato dalle uve conferite dagli associati, e per avere, in conseguenza di cio, omesso di valutare la circostanza, allegata dall'Inail, che l'attivita di vinificazione era svolta anche per conto terzi). (V 3010/78, mass n 392449; (V 5497/77, mass n 389147; (V 4493/77, mass n 388102; (V 2641/76, mass n 381426; (V 33/76, mass n 378647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)