Sez. 1, Sentenza n. 26156 del 06/12/2006 (Rv. 593541 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Omessa citazione dei litisconsorti - Ordine di integrazione del contraddittorio - Omessa esecuzione - Intervento volontario - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
L'omessa citazione in grado d'appello di taluno dei litisconsorti necessari non produce di per sé l' inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo; l'inammissibilità è ugualmente esclusa, per l'identità degli effetti prodotti, nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso, purché tale intervento non avvenga successivamente alla data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)