Sez. 2, Sentenza n. 6821 del 16/11/1983 (Rv. 431502 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE ALMENO NEI CONFRONTI DI UNO DEI LITISCONSORTI - NECESSITÀ - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - APPLICABILITÀ ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE ALMENO NEI CONFRONTI DI UNO DEI LITISCONSORTI - NECESSITÀ - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - APPLICABILITÀ ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Nelle cause inscindibili, per evitare il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all'inutile decorso del termine perentorio, è sufficiente che l'impugnazione sia proposta tempestivamente almeno nei confronti di uno dei litisconsorti, avendo essa in tal caso effetto conservativo e dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. che, dettato per le impugnazioni in generale, estende l'ambito di applicazione anche nella Sede di legittimità. Siffatto ordine del giudice rimane tuttavia superato quando la parte che ha proposto l'impugnazione abbia poi provveduto di propria iniziativa, anche se fuori termine, alle ulteriori notificazioni, che assumono così carattere di Atti integrativi del contraddittorio. (Conf 5374/78, mass n 395142, sulla prima parte; (Conf 1808/79, mass n 398171; (Conf 1486/77, mass n 385201, sulla seconda parte; (Conf 4771/77, mass n 388373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)