Sez. L, Sentenza n. 4161 del 22/03/2001 (Rv. 545047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio processuale - Appello - Successione di una parte nella posizione del litisconsorte pretermesso - Integrità del contraddittorio - Ordine del giudice ex art. 331 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Realizzatasi, a seguito di intervento volontario in primo grado, un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in grado d'appello si realizza l'integrità del contraddittorio, indipendentemente dall'ordine del giudice ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., quando una delle parti costituite in giudizio succede al litisconsorte pretermesso (nella specie, in cui si discuteva del diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, l'INPS era succeduto, in corso di causa "ex lege" al litisconsorte pretermesso SCAU).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)