Sez. 3, Sentenza n. 7369 del 13/07/2016 Ud. (dep. 16/02/2017) Rv. 269321 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela - Obbligo di rinnovare in appello l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali della P.O. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di "reformatio in peiu " della sentenza di primo grado di proscioglimento per difetto di querela, il giudice di appello, che ha ritenuto il reato di violenza sessuale precedibile d'ufficio in forza della connessione con il reato di cui all'art. 610 cod. pen., non ha l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni della persona offesa ritenuta pienamente attendibile in primo grado, seppure con riferimento ad altri capi d'imputazione, diversi rispetto a quello oggetto della sentenza di condanna pronunciata in appello. (In motivazione la S.C. ha precisato che il proscioglimento, attenendo a motivi procedurali, era avvenuto senza alcuna specifica valutazione delle dichiarazioni testimoniali della P.O. raccolte nel corso del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)