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Sez. 2, Sentenza n. 54717 del 01/12/2016 Ud. (dep. 23/12/2016) Rv. 268826 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma sentenza di assoluzione - Prova dichiarativa parzialmente considerata in primo grado - Valorizzazione integrale da parte del giudice di appello - Rinnovazione dibattimentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268826-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità di un imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese da un testimone nel giudizio di primo grado, già ritenute pienamente attendibili ad eccezione di una parte non esaminata dal primo giudice senza alcuna motivazione).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)