Sez. 5, Sentenza n. 42746 del 09/05/2017 Ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271012 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Riforma in appello - Condanna dell'imputato - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligo - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio. (conf. non massimata n. 42771 del 2017).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)