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Sez. 1, Sentenza n. 7664 del 13/04/2005 (Rv. 583509 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedura fallimentare - Giudizio di irragionevolezza della relativa durata - Onere probatorio - Portata - Spettanza all'amministrazione convenuta - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583509-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, non spetta al creditore concorrente che lamenti tale irragionevolezza allegare e dimostrare il ritardo nella predisposizione del piano di riparto o nella liquidazione dei cespiti fallimentari, ma, trattandosi di valutare, ai fini del giudizio di complessità della procedura, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, attività cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta all'amministrazione convenuta dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto ai predetti organi, essendo, invece, giustificato da documentate ragioni, quali il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari od altro.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)