Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23/09/2005 (Rv. 585072 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Procedure fallimentari - Applicabilità - Tempi impiegati per la risoluzione di controversie concernenti azioni revocatorie - Computo nella durata complessiva della procedura - Necessità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sono applicabili anche con riferimento alle procedure fallimentari, nella cui durata complessiva vanno ricompresi anche i tempi impiegati per risolvere questioni riguardanti controversie "parallele", quali le azioni revocatorie promosse dalla curatela. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, il quale aveva ritenuto non "irragionevole" la durata quasi decennale di una procedura fallimentare, sul rilievo che tale durata risultava ricollegabile - oltre che alle operazioni di liquidazione del compendio mobiliare ed immobiliare - alle numerose azioni revocatorie intraprese dal curatore).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)