diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5378 del 02/04/1996 Ud. (dep. 30/05/1996) Rv. 205542 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Ordinanza contingibile ed urgente - Presupposti di fatto - Sindaco - Autonoma e distinta potestà pubblica - Prevalenza e deroga alla competenza regionale - Sussistenza - Ragione e limiti - Sindacato del giudice penale - Limiti - Condotta del Sindaco - Esercizio di un diritto o stato di necessità - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205542-01

Sanità pubblica - In genere

Ai comuni compete ex art. 3 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'art. 8, salvo il dovere giuridico, penalmente sanzionato dall'art. 25, comma secondo di (chiedere ed) ottenere l'autorizzazione regionale per installare o gestire una discarica, ex art. 6, comma terzo, lett. d); a fronte di "eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute o dell'ambiente", ex art. 12, citato d.P.R. n. 915 del 1982, da riportare, concettualmente, ai presupposti di fatto legittimanti l'esercizio del potere di "ordinanza contingibile ed urgente" prevista, in via generale, dagli artt. 10 e 38 legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è investito di un'autonoma e distinta potestà pubblica, in materia di competenza statale, che prevale (sulla) e deroga alla competenza regionale, nei limiti precisati, per la necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici (salute o ambiente) che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo altrettanto adeguato, ricorrendo alla via ordinaria (nella specie: attendendo l'esercizio del controllo preventivo della Regione, tramite autorizzazione). Il giudice penale ha sindacato sulla sussistenza e sui limiti del potere "extra ordinem" del Sindaco, non invece sul rispetto delle regole del suo corretto esercizio, non vertendosi in un'ipotesi di atto costituente elemento normativo della fattispecie di reato; né l'esercizio di una funzione pubblica (potere-dovere di provvedere in via d'urgenza) autonomamente attribuita dall'art. 12 citato consente di sussumere la condotta del Sindaco, che si esprime in un atto amministrativo ad intensa discrezionalità, nella fattispecie dell'esercizio del diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 cod. pen. ovvero in quella tipica del fatto commesso in stato di necessità, ex art. 54 stesso codice, non potendosi comunque confondere né identificare - necessariamente - i presupposti di fatto richiesti da quest'ultimo disposto con quelli propri dell'ordinanza "de qua" (assai più ampi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 3 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 6 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 8 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 10, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)