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Sez. 3, Sentenza n. 9157 del 15/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209543 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Sindaco - Ordinanze contingibili e urgenti - Appartenenza alle ordinanze "extra ordinem" di cui all'art. 38, comma 2, Legge n. 142 del 1990 - Adozione - Presupposti e limiti - Fattispecie: ordinanze illegittime.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209543-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento di rifiuti, le ordinanze "extra ordinem" c.d. di necessità, disciplinate in via generale dall'art. 38, comma 2, Legge 8 giugno 1990, n. 142, alla cui categoria appartengono quelle contingibili e urgenti previste dall'art. 12 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono provvedimenti che si riferiscono ad evenienze di carattere eccezionale, determinate da un fatto imprevisto, per le quali sarebbe impossibile l'utilizzazione dei normali mezzi predisposti dall'ordinamento. La loro adozione, quindi, è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenti inoltre il carattere dell'eccezionalità - come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia ecc.) - per cui s'impone di provvedere con "urgenza", incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia, scanditi da tappe burocratiche tutt'altro che snelle: tale deroga alle disposizioni vigenti, però, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, non può permanere "sine die", ma deve essere necessariamente limitata nel tempo, cioè alla persistenza della menzionata situazione, sicché non ricorrono le dette condizioni quando nulla si verifichi al di là dell'ordinaria e fisiologica esigenza di smaltimento dei rifiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non poteva ritenersi adeguata ad escludere la penale responsabilità del Sindaco in ordine al reato di cui all'art. 25 d.P.R. n. 915 del 1982 la successiva adozione di una serie di ordinanze contingibili ed urgenti, reiterate per tre anni, allo scopo di protrarre l'uso di una discarica comunale non autorizzata, ereditata dalla precedente amministrazione).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)