Sez. 3, Sentenza n. 26061 del 30/10/2008 (Rv. 605312 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Valutazione della effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più vantaggiose, l'immobile tardivamente restituito dal conduttore - Criteri - Frequente inadempimento del conduttore - Valutazione - Dato di comune esperienza per escludere la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione di immobili urbani, ai fini della valutazione della concreta, effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più favorevoli, l'immobile tardivamente restituitogli dal conduttore e, quindi, della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ., non é consentito assumere come dato di comune esperienza che il conduttore é frequentemente inadempiente ed escludere, per tale ragione, la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)