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Sez. 3, Sentenza n. 26061 del 30/10/2008 (Rv. 605312 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Valutazione della effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più vantaggiose, l'immobile tardivamente restituito dal conduttore - Criteri - Frequente inadempimento del conduttore - Valutazione - Dato di comune esperienza per escludere la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605312-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazione di immobili urbani, ai fini della valutazione della concreta, effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più favorevoli, l'immobile tardivamente restituitogli dal conduttore e, quindi, della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ., non é consentito assumere come dato di comune esperienza che il conduttore é frequentemente inadempiente ed escludere, per tale ragione, la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)