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Sez. 3, Sentenza n. 13628 del 22/07/2004 (Rv. 575660 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Onere probatorio del locatore - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575660-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In materia di locazioni di immobili urbani, in tema di maggior danno ex art. 1591 cod. civ. è ammissibile la prova per presunzioni (con i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ.), le quali non possono essere peraltro invocate in astratto, al solo scopo di provare l'esistenza di un maggior canone di mercato, ma debbono essere idonee a dare in concreto la prova del danno derivante al locatore dal fatto provato, dal quale si risale poi al fatto ignoto (nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del gravame di merito che, in tema di nuova locazione di immobile urbano già assoggettato alla legge n. 392 del 1978, aveva omesso di esaminare le censure di parte concernenti l'utilizzabilità e la rilevanza delle presunzioni in ordine alle circostanze che le vere e proprie trattative per la stipulazione di una nuova locazione con terzi si instaurano normalmente solo quando sussiste la sufficiente certezza circa l'epoca dell'effettivo rilascio dell'immobile ancora occupato, nonché relative al fatto che, nel passaggio da un sistema di rigido vincolismo del canone a quello di maggiore autonomia dei c.d. patti in deroga di cui alla legge n. 359 del 1992, il terzo interessato alla nuova locazione offre un corrispettivo normalmente superiore all'importo dell'equo canone, in base ad una proposta suscettibile pertanto di più probabile accettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)