diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6958 del 22/03/2007 (Rv. 596281 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Onere probatorio del locatore - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Offerta del conduttore di un canone maggiore per la rinnovazione del contratto - Insufficienza - Elemento presuntivo concorrente insieme ad altri dello stesso segno a provare l'esistenza del danno - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596281-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazioni, la prova del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1591 cod. civ., non deve essere necessariamente fornita attraverso la dimostrazione di determinate proposte di locazione per un canone più elevato, potendo il locatore avvalersi a questo fine di elementi presuntivi dotati dei requisiti previsti dall'articolo 2729 cod. civ., purché consentano di ritenere l'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsi il godimento dell'immobile dietro corrispettivo; l'offerta da parte del conduttore di un canone maggiore per la rinnovazione del contratto può tutt'al più valere come elemento presuntivo che concorre unitamente ad elementi dello stesso segno a provare l'esistenza del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)