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Sez. 3, Sentenza n. 23694 del 21/12/2004 (Rv. 578345 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Scadenze previste dagli artt. 67 e 71 - Rinnovazione automatica - Esclusione - Procedimento per convalida di rilascio - Esperibilità - Onere di giustificare la non proseguibilità del rapporto (art. 29) o della preventiva disdetta (art. 73) - Insussistenza. .
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578345-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo - e con riferimento alla disciplina transitoria dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 - nessuna disposizione prevede espressamente l'ipotesi di una rinnovazione automatica dei contratti alle scadenze previste dagli art. 67 e 71, mancando un qualsiasi richiamo all'art. 28, che disciplina il fenomeno in regime ordinario. Perciò alle suddette scadenze il locatore può ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile intimando la convalida per finita locazione e senza dovere fornire alcuna giustificazione, riconducibile ai motivi di cui all'art. 29, nonchè senza essere onerato della disdetta prescritta dall'art. 73.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)