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Sez. 3, Sentenza n. 771 del 03/02/1990 (Rv. 465136 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - SCADENZE PREVISTE DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA LEGGE PREDETTA - AZIONE DI RILASCIO - ESPERIBILITÀ - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (RINNOVAZIONE E DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA, COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465136-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - SCADENZE PREVISTE DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA LEGGE PREDETTA - AZIONE DI RILASCIO - ESPERIBILITÀ - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (RINNOVAZIONE E DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA, COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'Azione di rilascio alle scadenze previste dagli artt. 67 e 71 della detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, senza dover motivare la richiesta di rilascio con una delle cause indicate nello art. 29 o essere obbligato a dare una preventiva disdetta, atteso che siffatti obblighi non sono desumibili dalla disciplina transitoria che la legge n. 392 del 1978 fissa per i contratti in corso, né, in particolare, dalle Disposizioni dell'art. 69, in tema di prelazione, e che, inoltre, la normativa dettata dagli artt. 28, 29 e 30, circa la rinnovazione ed il diniego di rinnovazione alla prima scadenza, riguarda i nuovi rapporti e non è estensibile, in difetto di richiamo da parte di detta disciplina transitoria, ai rapporti in corso, i quali restano conseguentemente soggetti ai principi generali posti in materia di rilascio dal codice civile. (Conf 6857/88, mass n 461107; (Conf 6664/88, mass n 460945; (Conf 2973/88, mass n 458524; (Conf 267/85, mass n 438492; (Conf 265/85, mass n 438489).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)