Sez. 1, Sentenza n. 6290 del 26/05/1992 (Rv. 477383 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere | Avvocati e procuratori dipendenti da ente pubblico - Attività professionale a favore dell'ente - Prestazione successiva alla cessazione del rapporto di impiego - Nuovo mandato - Mancanza - Diritti ed onorari - Liquidazione sulla base delle tariffe professionali - Pretesa - Legittimità - Esclusione.
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere
Con riguardo all'attività professionale di avvocati e procuratori che sono dipendenti da ente pubblico ed iscritti "nell'albo speciale annesso all'albo professionale" ed abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo senza alcuna ultrattività non rilevando in contrario il disposto dell'art. 85 cod. proc. civ. che, nel sancire la inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti della altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non incide sui rapporti fra questi e la parte da lui rappresentata, né impedisce che l'estinzione del mandato di patrocinio, qualunque ne sia la causa, abbia fra tali soggetti effetto immediato. Ne consegue che qualora l'avvocato dipendente abbia, pur dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestato ulteriormente la propria attività professionale senza essere investito di nuovo e rituale mandato, non ha diritto, per tale opera e pretendere dall'ente la liquidazione di diritti ed onorari sulla base della tariffa professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 62, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)