Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 24/04/1980 (Rv. 406534 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il giudicato penale, al pari di ogni altro giudicato esterno, non e rilevabile d'ufficio e, pertanto, non puo essere fatto valere per la prima volta in Sede di legittimita, ancorche sia sopravvenuto in una fase del giudizio del merito (nella specie, dopo la rimessione al collegio della causa civile di appello) tale da non consentire la proposizione della relativa eccezione. (V 3055/79, mass n 399410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Pen. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)