Sez. 2, Sentenza n. 15383 del 04/07/2014 (Rv. 631696 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Sentenza di improcedibilità della domanda proposta nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa - Giudicato formale su questioni di rito - Effetti - Differenze dal giudicato sostanziale su questioni di merito.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
La sentenza che dichiari improcedibilile la domanda perché la stessa - in ragione della sottoposizione del debitore a liquidazione coatta amministrativa - deve essere proposta in sede concorsuale, non costituisce decisione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire, fermo restando che, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio, su di essa si forma un giudicato di tipo formale, il quale preclude soltanto la riproposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice, mentre il giudicato in senso sostanziale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)