Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9030 del 18/04/2014 (Rv. 630441 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | CERTALEX - Provvedimento del tribunale che rigetta eccezioni di inammissibilità ed improponibilità di domanda - Questione di competenza - Insussistenza - Regolamento facoltativo di competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, abbia rigettato l'eccezione di improponibilità o di inammissibilità della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di pagamento di indennità risarcitoria, escludendone la devoluzione al giudice della procedura concorsuale cui era stata assoggettata la società datrice di lavoro, non attiene alla competenza ma al rito, con la conseguenza che non può essere impugnato con regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del lavoro, adito ai sensi dell'art. 1, commi 47 e segg., della legge 28 giugno 2012, n. 192, ritenendo ritualmente proposta dinanzi a sé la domanda di impugnazione di licenziamento collettivo, per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aveva escluso l'applicazione della disciplina processuale sull'accertamento dei crediti dinanzi al tribunale fallimentare) (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 192 art. 1 com. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)