Sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010 (Rv. 611746 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Attività venatoria - Risarcimento danni - Società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Temporanea improcedibilità della domanda azionata in sede ordinaria - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
In materia di risarcimento danni conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 25 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)