Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010 (Rv. 612762 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Vigilanza sugli animali randagi - Obbligo dei Comuni - Sussistenza - Fondamento - Danno causato da un cane randagio su una strada comunale - Risarcimento - Responsabilità del Comune - Situazione di debolezza della vittima - Rilevanza - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
A norma della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 2 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 3 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 4, Legge Reg. Campania 02/11/1993 num. 36, Legge Reg. Campania 24/11/2001 num. 16 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)