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Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 (Rv. 619444 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento - Motociclista aggredito da un cane randagio - Responsabilità del Comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619444-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg. Campania 2 novembre 1993, n. 36, "ratione temporis" applicabile) - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 CORTE COST., Legge Reg. Campania 02/11/1993 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)