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Sez. 2, Sentenza n. 1218 del 07/05/1973 (Rv. 363776 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - NECESSITA DEL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363776-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - NECESSITA DEL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento, positivo o negativo, della necessita di acquisire al processo un documento in possesso di una delle parti, costituisce, a norma dell'art 210 cod proc civ, un apprezzamento di merito, non sindacabile in Sede di legittimita se sia stato adeguatamente e logicamente motivato. (Conf 598/71, mass n 350313).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)