Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 25/09/1995 Cc. (dep. 21/10/1995) Rv. 202785 - 01
Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere | Rinnovazione della citazione - Art. 143 delle disposizioni di attuazione che attribuisce al giudice l'obbligo della rinnovazione - Applicabilità - Limiti.
Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere
La rinnovazione della citazione a giudizio spetta al giudice anche nel processo pretorile, ma solo nelle ipotesi in cui siano stati correttamente compiuti gli atti necessari per la instaurazione del rapporto processuale e la rinnovazione si renda necessaria per la regolare prosecuzione del giudizio, quando invece la nullità del decreto di citazione a giudizio ha impedito la instaurazione del rapporto processuale, gli atti dovranno essere restituiti al P.M. perché questi proceda nelle forme regolamentari senza che ciò costituisca una retrocessione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, fase che in realtà non si è conclusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)