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Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 22/03/1996 Cc. (dep. 06/05/1996) Rv. 204999 - 01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere | Rinnovazione della citazione - Applicazione dell'art. 143 delle disposizioni di attuazione - Obbligo del pretore di rinnovare la citazione - Limiti - Presupposto - Valida istaurazione del rapporto processuale.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204999-01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere

La rinnovazione del decreto di citazione a giudizio compete al Presidente del tribunale ed anche al pretore quando il rapporto processuale si sia regolarmente costituito, quando invece per un vizio della citazione, tale rapporto manchi, correttamente il pretore dovrà rinviare gli atti al P.M. per la rinnovazione della citazione senza che questo costituisca una retrogressione del giudizio (prevista dall'ordinamento solo in casi eccezionali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)