Sez. 3, Sentenza n. 4613 del 23/05/1997 (Rv. 504655 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Rilascio di immobile locato - Beni mobili di un terzo subconduttore dell'immobile - Autorizzazione al locatore a trasportare altrove i beni mobili - Mancata notifica al terzo del titolo esecutivo e del precetto - Inammissibilità della richiesta di detta autorizzazione - Natura di quest'ultimo atto - Atto di esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Posizione del terzo - Contraddittore necessario - Configurabilità - Mancato svolgimento del giudizio anche nei suoi confronti - Nullità del giudizio - Impugnazione in sede di legittimità della sentenza di rigetto dell'opposizione - Esame del ricorso - Impossibilità - Cassazione con rinvio ex art. 383 cod. proc. civ. - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In tema di esecuzione per rilascio di immobile locato, ove il giudice dell'esecuzione neghi al locatore, già immesso nel possesso dell'immobile, l'autorizzazione a trasportare altrove i beni mobili ivi rinvenuti durante le operazioni di rilascio (ed affidati dall'ufficiale giudiziario ad un custode) dei quali nel corso delle medesime operazioni un terzo, dichiaratosi altresì subconduttore dell'immobile, si sia affermato titolare, sul rilievo che la tutela dei diritti di quest'ultimo comporti la necessità di previa notifica allo stesso del titolo esecutivo e del precetto, pena l'inammissibilità dell'istanza di autorizzazione, il suddetto provvedimento, in quanto ricognitivo (nella prospettiva dalla quale scaturisce) di una nullità procedimentale non sanata, integra non un mero atto ordinatorio ma un atto esecutivo incidente sui modi di esercizio dell'azione esecutiva, e, come tale, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod. proc. civ; la quale, a sua volta, deve essere promossa anche nei confronti del terzo, quale contraddittore necessario (trattandosi di giudizio volto all'annullamento di un provvedimento di contenuto a lui favorevole, in conseguenza della riconosciutagli legittimazione passiva), derivandone in caso contrario la nullità del giudizio di opposizione e la conseguente impossibilità che in sede di legittimità sia preso in esame il ricorso contro la sentenza di rigetto dell'opposizione stessa, la quale va pertanto cassata, con rinvio della causa al giudice che ne ha deciso, a norma dell'art. 383 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)