Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 11/05/1994 (Rv. 486577 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Difetto di consenso ravvisato dal tribunale ecclesiastico - Contenuto - Valutazione nel merito - Inammissibilità - Condizione idonea ad invalidare il consenso matrimoniale - Manifestazione all'altro coniuge - Sussistenza - Accertamento da parte del tribunale ecclesiastico - Delibazione - Diniego - Illegittimità.
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal tribunale ecclesiastico, consista esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii" o nell'apposizione di una condizione "de futuro" (nella specie, la condizione "ti sposerò, se tu modifichi il tuo carattere geloso"), poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il tribunale ecclesiastico ha accertato l'apposizione di una condizione idonea ad invalidare il consenso matrimoniale, e verificata la manifestazione di tale condizione all'altro coniuge, la delibazione non può essere negata.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)