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Sez. 1, Sentenza n. 6551 del 04/07/1998 (Rv. 516957 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarazione di nullità del matrimonio - Giudizio di delibazione - Apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove emersi in sede ecclesiastica da parte del giudice di merito - Conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge di riserve mentali unilaterali dell'altro coniuge - Convincimento espresso dal giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516957-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Il giudice adito per la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio emessa in sede di giurisdizione ecclesiastica ha facoltà di interpretare ed apprezzare i fatti e le prove emerse in quella sede onde trarne il proprio convincimento ai fini della decisione, così che la affermazione o la esclusione, da parte del medesimo, che la riserva mentale unilaterale di uno dei due coniugi relativa ad una del "bona matrimonii" fosse conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge con l'uso della normale diligenza (così pervenendo a soluzione tanto conforme quanto opposta rispetto a quella della delibanda pronuncia) costituisce, se motivata secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ove non è lecito proporre, sotto il surrettizio profilo del vizio di motivazione, doglianze in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi rispetto a quello censurato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)