Sez. U, Sentenza n. 19347 del 04/10/2005 (Rv. 583006 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - P.G. - Questione di costituzionalità della norma sull'ordine di intervento nella discussione in cassazione - In fattispecie di ricorso per cassazione promosso dal magistrato incolpato - Irrilevanza della questione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. - pur essendo parte del processo di merito - non è ricorrente, il terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ. non altera in alcun modo l'ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)