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Sez. U, Sentenza n. 5941 del 11/03/2013 (Rv. 625523 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Giudizio di cassazione - Art. 379 cod. proc. civ. - Facoltà del P.G. di prendere la parola per ultimo - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di eguaglianza - Inammissibilità per difetto di rilevanza nel giudizio "a quo" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625523-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio "a quo" la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed al principio di eguaglianza - dell'art. 379 cod. proc. civ. in combinato disposto con il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui esso prevede (in forza del richiamo generale, per il giudizio di cassazione nella materia dell'illecito disciplinare dei magistrati, alle disposizioni del codice di procedura civile) che il P.G. presso la Suprema Corte prenda la parola per ultimo, ciò che non consentirebbe alla difesa dell'incolpato - ignara delle posizioni dell'organo requirente - di organizzare un'adeguata difesa. (Nella specie, il difetto di rilevanza della questione sollevata è stato motivato sulla base della constatazione che le conclusioni rassegnate dal P.G. nel corso dell'udienza pubblica di discussione erano per l'accoglimento del ricorso del magistrato incolpato, dispensando, così, la difesa dello stesso dall'esercizio della facoltà prevista dall'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ. di "presentare brevi osservazioni per iscritto").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST., Legge 11/03/1957 num. 87 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)