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Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 21/02/2001 (Rv. 544006 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione del quaranta per cento dell'indennità ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992 - Condizioni - Offerta dell'espropriante congrua, seria ed attendibile - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544006-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione ancora in corso al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri che sia congrua, ossia tale da garantire - e non elidere o vanificare - la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta, ancorché in misura (non eccessivamente) minore ma esente da decurtazione, e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)