Sez. 1, Sentenza n. 9097 del 06/06/2003 (Rv. 564013 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 - bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) - Giudizi in corso - Decurtazione del quaranta per cento dell'indennità - Condizioni - Offerta congrua dell'espropriante - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Per i soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore dell'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e per i quali sia in corso il contenzioso relativo all'indennità di espropriazione, la decurtazione, prevista dalla citata norma, del 40 per cento dell'indennità non può aver luogo, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 283 del 1993), ove sia mancata una nuova offerta calcolata sulla base dei nuovi criteri normativi ovvero quando l'offerta operata del corso del procedimento amministrativo, e comunicata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 865 del 1971, sia stata ritenuta incongrua dal giudice dell'opposizione alla stima.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)