Sez. 1, Sentenza n. 2581 del 26/08/1971 (Rv. 353676 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IN GENERE - REVISIONE DEL TITOLO D'IMPOSTA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IN GENERE - REVISIONE DEL TITOLO D'IMPOSTA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - EFFETTI.*
La possibilita di revisione del titolo di tassazione si prescrive con il decorso del triennio dalla data di registrazione dell'atto (imposta principale), con conseguente ostacolo a far valere, sia per la finanza che per il contribuente, diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo. In particolare, il ricorrente e posto in grado, fin dalla data di registrazione dell'atto, di conoscere i criteri di applicazione dell'imposta adottati dall'amministrazione finanziaria. (Conf 3586'69, mass n 343782).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)