Sez. L, Sentenza n. 20704 del 14/10/2015 (Rv. 637519 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Condizioni - Manifestazione consensuale di volontà, anche tacita - Necessità - Atteggiamento remissivo del lavoratore - Insufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)