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Sez. L, Sentenza n. 2906 del 13/02/2015 (Rv. 634819 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Comportamenti significativi tenuti dalle parti - Inerzia del lavoratore - Valore di dichiarazione negoziale risolutiva - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634819-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa ritenersi risolto il rapporto per mutuo consenso, rileva la mancata offerta della prestazione lavorativa per un periodo la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, trattandosi di comportamento socialmente valutabile in modo tipico e oggettivo avente valore di dichiarazione negoziale risolutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la risoluzione per mutuo consenso sulla base della totale assenza di un'offerta di prestazione da parte del lavoratore, protrattasi per oltre cinque anni, ossia per un periodo eccedente il termine prescrizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)