Sez. 1 - , Sentenza n. 22841 del 09/11/2016 (Rv. 642404 - 02)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Opere pubbliche - Subappalto sospensivamente condizionato all'autorizzazione del committente - NullitĂ - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO
Il divieto di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere oggetto di un pubblico appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente, non può essere superato o, comunque, aggirato mediante la stipula di una clausola che subordini l'efficacia del subappalto alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione della stazione appaltante, successiva alla stipula del subcontratto, ostandovi la norma imperativa di cui all'art. 21 della l. n. 646 del 1982 (modificata dalla l. n. 726 del 1982 e dalla l. n. 936 del 1982), posta a protezione di rilevanti interessi pubblici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 12/10/1982 num. 726 CORTE COST., Legge 23/12/1982 num. 936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)