Sez. 1, Sentenza n. 11131 del 16/07/2003 (Rv. 565134 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Divieto, ex art. 21 legge n. 642/1982, di subappalto di opera pubblica in assenza di preventiva autorizzazione - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto di subappalto ex art. 1418 cod. civ. - Risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto - Diritto, nei confronti della p.a., al pagamento delle opere subappaltate - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO
L'art. 21 della legge 646 del 1982 (modificata dalle leggi n. 726 del 1982 e n. 936 del 1982), contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all'appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente; per cui il subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa è nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., perché in contrasto con una norma imperativa, e costituisce nel contempo grave inadempimento dell'appaltatore, che legittima la stazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto. Pertanto, posto che detto comportamento vietato dalla menzionata norma costituisce un fatto illecito dell'appaltatore in danno dell'amministrazione committente, lo stesso non può nel contempo rappresentare il titolo sul quale detto imprenditore fonda la richiesta di pagamento delle prestazioni fatte eseguire da un terzo in violazione della norma integratrice del contratto di appalto risolto per inadempimento; il che, peraltro, si tradurrebbe nell'esecuzione di quest'ultimo contratto, invece già risolto proprio in conseguenza dell'illiceità delle prestazioni suddette.
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)