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Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006 (Rv. 587067 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Assegni bancari - Emissione di assegno senza provvista - Sussistenza dell'illecito - Presentazione del titolo all'incasso - Sufficienza - Identità fisica di traente e prenditore - Irrilevanza - Fondamento giuridico - Tutela primaria della fede pubblica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587067-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

A integrare l'illecito amministrativo di emissione di assegno privo di provvista previsto e sanzionato dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificato dall'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, è sufficiente che l'assegno, portato all'incasso in tempo utile, non sia pagato dalla banca trassata per mancanza di provvista. Non è invece richiesto che il traente sia persona diversa dal prenditore, essendo la norma sanzionatrice diretta a tutelare principalmente la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento. Né in contrario potrebbe addursi il fatto che, quale condizione di inapplicabilità della sanzione, sia previsto il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (art.8 legge n.386 del 1990, come sostituito dall'art.33 del d.lgs. n.507 del 1999), in quanto, in caso di assegno emesso a proprio nome e, quindi, di identità tra obbligato e portatore, ai fini della esclusione della sanzione, in presenza dell'avvenuto pagamento dell'importo del titolo, non è richiesto anche il pagamento degli interessi, della penale e delle spese del protesto. (In base a tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'illecito in questione in una fattispecie in cui l'agente aveva tratto su se stesso l'assegno privo di provvista al fine di trasferire fondi da un conto corrente a un altro, entrambi a lui intestati).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Legge 30/12/1999 num. 507 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)