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Sez. 1, Sentenza n. 8181 del 28/07/1999 (Rv. 529052 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Offerte in aumento - Ulteriore fase del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Aggiudicatario provvisorio autorizzato a ritirare le somme già depositate a titolo di cauzione (e spese di vendita) nonché il prezzo di aggiudicazione - Legittimazione a partecipare alla gara - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529052-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la formulazione di offerte con aumento di sesto successivamente all'incanto rappresenta non già il proseguimento di questo, ma una nuova fase del procedimento di vendita, con necessaria effettuazione di nuova verifica della legittimazione a partecipare alla gara, della quale non può ritenersi privato l'aggiudicatario provvisorio che, dopo aver provveduto a corrispondere tempestivamente, ossia nel termine, indicato dall'art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, di tre giorni dalla vendita, il prezzo di aggiudicazione, abbia successivamente ritirato le somme versate(cauzione, spese e prezzo di aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 587, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)