Sez. 1, Sentenza n. 6712 del 25/07/1996 (Rv. 498741 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Storno di dipendenti - Concorrenza sleale - Configurabilità - Condizioni.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
Il cosiddetto storno di dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, non costituisce attività di concorrenza sleale, a meno che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)