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Sez. 1, Sentenza n. 6682 del 03/08/1987 (Rv. 454901 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COSIDDETTO STORNO DI DIPENDENTI - ATTIVITÀ DI CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454901-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COSIDDETTO STORNO DI DIPENDENTI - ATTIVITÀ DI CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il cosiddetto storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un'impresa concorrente non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, (oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)