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Sez. 5, Sentenza n. 11495 del 12/03/1998 Ud. (dep. 04/11/1998) Rv. 211621 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Probabilità che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza - Possibilità - Diverso concetto - Insufficienza.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211621-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 485 cod. proc. pen., non può essere individuato nella semplice "possibilità" che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensì richiede la sussistenza della "probabilità" di tale difetto di effettiva conoscenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)