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Sez. L, Sentenza n. 7103 del 29/05/2000 (Rv. 537021 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Conteggi sul "quantum" allegati dall'attore - Contestazione specifica - Onere del convenuto - Operatività in caso di contestazione in radice del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537021-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro, il convenuto non è esonerato dal dovere di contestare specificamente il "quantum" della pretesa attorea anche quando neghi in radice la sussistenza del credito, sia perché la negazione del titolo degli emolumenti richiesti non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della loro quantificazione, sia perché la contestazione della esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)