Sez. L, Sentenza n. 19472 del 19/12/2003 (Rv. 569067 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento promesso - Rimedi esperibili dal promissario nei confronti del promittente - Adempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligo di attivazione presso il terzo - Obbligo di corrispondere l'indennizzo al promissario - Sussistenza - Inadempimento del predetto obbligo di attivazione - Responsabilità risarcitoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad accordo sindacale contemplante l'obbligo dell'azienda datrice di lavoro di provvedere alla ricollocazione di un lavoratore licenziato in altre aziende dello stesso gruppo industriale.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO
In tema di promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., le conseguenze derivanti dal mancato compimento del fatto promesso, per il rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto delle promessa, devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, nel senso che questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo onde soddisfare l'interesse del promissario ed è obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento. (Nella specie, relativa ad accordo sindacale con cui un'azienda si era obbligata nei confronti di un lavoratore licenziato a ricollocarlo presso altre aziende del medesimo gruppo industriale, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio, aveva ritenuto la configurabilità di un indennizzo, e non di un risarcimento, a seguito della mancata assunzione del lavoratore da parte di aziende terze).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)