Sez. 1, Sentenza n. 8614 del 05/09/1997 (Rv. 507612 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento promesso - Rimedi esperibili dal promissario - In caso di avvenuto adempimento dell'obbligo del promittente di adoprarsi - Conseguente obbligo del promittente di corrispondere il solo indennizzo al promissario - Diversa fattispecie di inadempimento dell' obbligo del promittente - Conseguente obbligo del promittente di risarcire il danno - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO
In tema di promessa del fatto del terzo, l'art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei rimedi predisposti contro l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento del danno. Se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione dell'obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 cod. civ. riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)