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Sez. L, Sentenza n. 12032 del 06/11/1992 (Rv. 479378 - 01)

Comunità europea - Corte di Giustizia - Competenza | Rinvio pregiudiziale, ad opera del giudice nazionale di ultima istanza, di una causa già oggetto di interpretazione da parte della Corte - Obbligo del predetto giudice - Insussistenza - Fattispecie in tema di assunzione presso le università di lettori di lingua straniera.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479378-01

Comunità europea - Corte di Giustizia - Competenza

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, non costituisce un obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza quando la disposizione comunitaria di cui è causa abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte medesima (nella specie, con riferimento al contrasto della disciplina dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in tema di assunzione presso le università di lettori di lingua straniera, con l'art. 48, n. 2 del trattato CEE, su cui si è pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 30 maggio 1989).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)