Sez. 2, Sentenza n. 11487 del 19/11/1997 (Rv. 510130 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Preliminare di vendita con un terzo e omessa notifica della proposta di alienazione all'affittuario - Conseguenze - Obbligo del proprietario di trasferirgli il bene - Esclusione - Trasferimento del bene all' affittuario prima della stipula del definitivo con il terzo - Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno nei confronti di questi - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Il proprietario di un fondo rustico che lo promette in vendita ad un terzo, e non notifica la proposta di alienazione all'avente diritto alla prelazione (art 8 legge 26 maggio 1965 n. 590), non perciò è obbligato a trasferire a questi il fondo, e perciò, se prima del contratto definitivo con il terzo, lo aliena all'affittuario, è inadempiente all' obbligo assunto con il preliminare e pertanto deve risarcire il danno al promissario acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)