Sez. L, Sentenza n. 6023 del 13/11/1981 (Rv. 416808 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RIFERIMENTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RIFERIMENTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Nelle controversie in tema di pensione d'Invalidità, il principio che il riferimento alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado è sufficiente per ritenere implicitamente disattese, dal giudice di secondo grado, le contrarie osservazioni della parte non applicabile allorché l'appellante, con la proposizione di analitiche censure, suffragate da indicazioni e richiami a documenti ed elementi non esaminati dal consulente di primo grado o dalla esibizione contestuale di nuovi documenti denotanti una diversa e più grave situazione delle proprie condizioni fisiopsichiche, solleciti il potere di completo riesame dei fatti di causa da parte del giudice di appello, anche sotto il profilo dell'eventuale uso del potere discrezionale di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio. (V 271/80, mass n 403658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)